Capo III
Art. 20
Controllo preventivo della Corte dei conti
In vigore dal 8 nov 1992
1. I decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Nei casi di urgenza, espressamente motivati, i decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano l'importo di lire 20 milioni; per gli stessi motivi, i decreti con i quali si autorizzano altre spese, se l'autorizzazione non è contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento, sono sottoposti alla registrazione preventiva quando superano l'importo di lire 10 milioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-20