Capo III
Art. 17
Capitolati d'oneri
In vigore dal 8 nov 1992
1. Per i contratti di cui al comma 1 dell', l'Amministrazione della pubblica sicurezza si avvale di capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, approvati previo parere del Consiglio di Stato.
2. Per le materie non previste dai capitolati generali o quando la specificità della fornitura o del servizio lo richieda, l'Amministrazione può predisporre capitolati speciali d'oneri, da sottoporre al preventivo parere del comitato di cui all'.
3. I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purchè in essi se ne faccia esplicita menzione.
4. I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro in base a descrizione tecnica o campione approvati dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-17