Capo III
Art. 12
Contratti
In vigore dal 8 nov 1992
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori, nonché all'approvvigionamento di quant'altro occorra per il funzionamento dei propri servizi.
2. La stipulazione dei contratti è preceduta da asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, secondo le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-12