Capo II
Art. 9
Comunicazione dei dati al centro elettronico
In vigore dal 8 nov 1992
1. Gli uffici interessati debbono comunicare, in tempo utile, al centro elettronico di cui all', per ciascuno nominativo, tutti i dati necessari per la compilazione dei documenti di spesa, nonché ogni variazione che intervenga successivamente.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche per mezzo di messaggi trasmessi con terminale collegato con il centro elettronico. In tale caso, i dati debbono essere riportati su appositi modelli da far pervenire alla stazione di teletrattamento in tempo utile per le operazioni di trasmissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-9