Capo II

Art. 6

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In vigore dal 8 nov 1992
1. La questura provvede, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia,agli adempimenti necessari per la commutazione delle somme corrispondenti agli emolumenti di cui all' in assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli interessati, qualora questi ultimi non ne chiedano l'accreditamento sul proprio conto corrente bancario. 2. Provvede, altresì, alla distribuzione, in tempo utile, degli assegni agli uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, per i successivi adempimenti. 3. Per il personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti indicati nel comma 1 sono curati dal reparto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-6

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