Capo II
Art. 5
Termini
In vigore dal 8 nov 1992
1. Le richieste di fondi per le necessità connesse al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi debbono pervenire alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in tempo utile ed essere redatte sulla base dell'effettivo fabbisogno ed in relazione all'esatta posizione amministrativa di ciascun dipendente.
2. Le relative somministrazioni debbono essere disposte in tempo utile affinché i pagamenti agli aventi diritto vengono effettuati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.
3. Restano ferme le norme di cui alla legge 14 aprile 1977, n.112.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-5