Capo I
Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 8 nov 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato dall', comma 5, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché l' del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359, che prevede l'emanazione di nuove norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale può contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;
Visto l' delle legge 23 agosto 1988, n. 400;
Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere del Ministro del tesoro, che si è espresso favorevolmente in data 16 agosto 1988 e in data 29 luglio 1991;
Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle adunanze delle sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Disposizioni generali
1. I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilità speciale, curano il coordinamento e l'unità di indirizzo amministrativo-contabile delle attività dei vari uffici di amministrazione e contabilità degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. I questori sovrintendono all'attività amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-1