Capo I
Art. 2
Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità
In vigore dal 8 nov 1992
1. Ferme restando l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi stabilite con i decreti previsti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, per i singoli uffici e reparti della Polizia di Stato, le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità sono le seguenti:
a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti relativi alle attribuzioni di stipendi ed altri assegni fissi, di trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonché ai riscatti ed alle ricongiunzioni di servizi, alla posizione assicurativa I.N.P.S. ed alla liquidazione delle spese per cure; adempimenti preliminari per la liquidazione di competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio od il reparto;
b) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, armamento ed altri materiali e mezzi; manutenzione e pulizia dei locali; tenuta delle scritture contabili relative anche ai beni immobili;
c) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti;
d) servizi vari: mense di servizio; spese concernenti il benessere del personale; spese d'ufficio; spese varie.
2. Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura.
3. Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell', primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo.
4. Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio.
5) Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonché per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile. Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-2