Art. 2 · Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità
Capo I

Art. 2

2 / 84

Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità

In vigore dal 8 nov 1992
1. Ferme restando l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi stabilite con i decreti previsti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, per i singoli uffici e reparti della Polizia di Stato, le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità sono le seguenti: a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti relativi alle attribuzioni di stipendi ed altri assegni fissi, di trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonché ai riscatti ed alle ricongiunzioni di servizi, alla posizione assicurativa I.N.P.S. ed alla liquidazione delle spese per cure; adempimenti preliminari per la liquidazione di competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio od il reparto; b) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, armamento ed altri materiali e mezzi; manutenzione e pulizia dei locali; tenuta delle scritture contabili relative anche ai beni immobili; c) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti; d) servizi vari: mense di servizio; spese concernenti il benessere del personale; spese d'ufficio; spese varie. 2. Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura. 3. Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell', primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo. 4. Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio. 5) Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonché per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile. Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-2