Capo II

Art. 7

Decentramento in materia di trattamento economico

In vigore dal 8 nov 1992
1. Le disposizioni di cui agli , primo comma, lettere a), c), d) ed e), 3, 4 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e successive modificazioni, si applicano a tutto il personale della Polizia di Stato. Sono fatte salve le competenze amministrative e contabili degli uffici di cui al comma 2 dell' 2. Ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle indennità una volta tanto di cui all', primo comma, lettera d), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e succes- sive modificazioni, nonché di quelli previsti dal citato , comma 1, lettera e), al pagamento delle conseguenti spese provvede il Ministero dell'interno, mediante aperture di credito in favore dei prefetti, dei commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
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