Capo III

Art. 14

Servizi in economia

In vigore dal 8 nov 1992
1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede, in economia, ai lavori, alle provviste ed ai servizi di cui all'apposito regolamento del Ministero dell'interno, predisposto ai sensi dell' della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-14

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