Capo III

Art. 19

Stipulazione dei contratti

In vigore dal 8 nov 1992
1. I contratti possono essere stipulati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o, su determinazione dello stesso Dipartimento, presso le prefetture, i commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-19

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