Capo III
Art. 19
Stipulazione dei contratti
In vigore dal 8 nov 1992
1. I contratti possono essere stipulati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o, su determinazione dello stesso Dipartimento, presso le prefetture, i commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-19