Capo III
Art. 23
Composizione del comitato tecnico-consultivo
In vigore dal 8 nov 1992
1. Il comitato tecnico-consultivo di cui all' è presieduto dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ed è composto da:
a) il direttore del servizio anticrimine della direzione centrale della polizia criminale;
b) il direttore del servizio affari generali della direzione centrale per gli affari generali;
c) il direttore del servizio antiterrorismo e operazioni speciali della direzione centrale per la polizia di prevenzione;
d) il direttore del servizio scuole della direzione centrale per gli istituti di istruzione;
e) i direttori dei servizi accasermamento forze di polizia, equipaggiamento e casermaggio, impianti tecnici e telecomunicazioni e motorizzazione della direzione centrale e dei servizi tecnico- logistici e della gestione patrimoniale;
f) il direttore dell'ufficio programmazione e bilancio della direzione centrale per i servizi di ragioneria;
g) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore;
2. Per ciascuno dei suddetti componenti, è nominato un supplente con qualifica dirigenziale.
3. Il presidente ha facoltà di consentire l'intervento alle sedute dei direttori delle divisioni interessate o di altri funzionari, per illustrazioni e chiarimenti o per quant'altro occorra per l'esame e la valutazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente più anziano tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1. Detto componente è, a sua volta sostituito dal proprio supplente.
5. Il comitato è integrato da almeno due esperti scelti dal presidente tra i funzionari compresi nell'elenco previsto dal comma 8, in relazione alle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna riunione.
6. Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di segretario.
7. Il presidente, i componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con lo stesso decreto, si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attività di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel comma 1, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, che abbiano particolare competenza tecnica nelle materie oggetto dell'attività consultiva del comitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-23