Capo III

Art. 21

Tacito rinnovo dei contratti

In vigore dal 8 nov 1992
1. I contratti aventi per oggetto somministrazioni di beni o esecuzione continuata di servizi possono prevedere la facoltà di tacito rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo complessivo non superiore a nove anni. 2. In tal caso, il limite di cui all' va riferito al valore di ciascuna annualità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-21

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