Capo III
Art. 21
Tacito rinnovo dei contratti
In vigore dal 8 nov 1992
1. I contratti aventi per oggetto somministrazioni di beni o esecuzione continuata di servizi possono prevedere la facoltà di tacito rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo complessivo non superiore a nove anni.
2. In tal caso, il limite di cui all' va riferito al valore di ciascuna annualità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-21