Capo III

Art. 26

Collaudi

In vigore dal 8 nov 1992
1. Tutti i lavori e tutte le forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo, parziale o finale. 2. Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art.31 della legge 1 aprile 1981, n.121, è istituita una commissione di collaudo, composta da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede, da un esperto scelto tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitare dallo stesso consegnatario. 3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. 4. Per determinate forniture, può essere provveduto al relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-26

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