Capo IV
Art. 28
Casse delle questure e del reparto autonomo del Ministero dell'interno
In vigore dal 8 nov 1992
Casse delle questure e del reparto autonomo
del Ministero dell'interno
1. Le questure ed il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono dotati di due casseforti, di cui una corrente, per il movimento dei fondi destinati a soddisfare le esigenze giornaliere, e l'altra di riserva, per la custodia dei fondi eccedenti tali esigenze.
2. La somma massima che a fine giornata può rimanere depositata nella cassa corrente, in relazione alle esigenze, è determinata dal funzionario responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilità; tale somma non può, comunque, superare il limite di lire 2.400.000.
3. Il passaggio dei fondi dalla cassa di riserva a quella corrente, per i pagamenti da effettuare nella giornata, ed il versamento da questa ultima cassa a quella di riserva sono disposti dallo stesso funzionario.
4. Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal predetto funzionario e l'altra dal cassiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-28