Capo IV

Art. 33

Verbali di verifica

In vigore dal 8 nov 1992
1. Le verifiche di cassa debbono risultare da apposito verbale, da redigersi in triplice esemplare, di cui uno per l'ufficio, reparto o istituto ispezionato, uno per il questore o per il direttore dell'istituto ed uno per l'organo che ha disposto la verifica. 2. I verbali delle verifiche di cassa effettuate presso il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono redatti in duplice esemplare, di cui uno per lo stesso reparto ed uno per il prefetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-33

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