Capo IV
Art. 30
Nomina e responsabilità del cassiere
In vigore dal 8 nov 1992
1. Le funzioni di cassiere sono conferite, previa comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza, con provvedimento formale del titolare dell'ufficio o reparto cui è affidata la gestione dei fondi, ad un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica funzionale non inferiore al sesto livello.
Detto dipendente deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni.
2. Ferma restando la responsabilità di cui al comma 2 dell'art.27, il cassiere risponde anche della regolarità delle riscossioni e dei pagamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-30