Capo IV
Art. 29
Casse degli uffici e reparti
In vigore dal 8 nov 1992
1. Gli uffici e reparti della Polizia di Stato ai cui titolari sono affidate le attribuzioni di funzionario delegato non titolare di contabilità speciale sono dotati di due casseforti, di cui una per la custodia dei fondi accreditati direttamente dal Ministero e l'altra per la custodia di fondi di diversa provenienza.
2. Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.
3. Gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato presso i quali occorre provvedere alla custodia di fondi sono dotati di una sola cassaforte, le cui chiavi, con i relativi duplicati, sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.
4. Il titolare dell'ufficio o reparto interessato può affidare, sotto la propria responsabilità, la chiave di cui è in possesso, con il relativo duplicato, al funzionario responsabile dell'ufficio di amministrazione e contabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-29