Capo III

Art. 24

Pareri del Consiglio di Stato

In vigore dal 8 nov 1992
1. I progetti di contratti di cui all'art.12 debbono essere comunicati al Consiglio di Stato per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 750 milioni, per i contratti da stipularsi a trattativa privata, o le lire 1.500 milioni, per i contratti da stipularsi a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso. 2. Detti limiti, per i contratti di cui al comma 1 dell'art.21, vanno riferiti al valore di ciascuna annualità. 3. Il parere deve essere reso non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi dichiarati urgenti nella richiesta stessa l'Amministrazione può prescindere dall'acquisizione del parere ove questo non sia adottato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art.16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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