Capo III
Art. 13
Contratti di locazione di immobili
In vigore dal 8 nov 1992
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili di privati o di enti pubblici ad uso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, il nulla osta alla spesa da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio è richiesto ove l'importo contrattuale superi le lire 900 milioni.
2. Per il pagamento dei fitti di detti immobili, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-13