Capo V
Art. 42
Beneficiari
In vigore dal 8 nov 1992
1. Ha diritto a fruire del servizio di mensa previsto dall'art.40 il personale degli uffici, reparti ed istituti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio nella stessa sede in cui sono istituite le mense o sono ubicati gli esercizi privati convenzionati.
2. Ha diritto, altresì, a fruire delle mense il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in transito per ragioni di servizio.
3. È in facoltà del Dipartimento della pubblica sicurezza di impartire istruzioni per l'ammissione alle mense anche di personale delle altre Amministrazioni dello Stato, stabilendone le modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-42