Capo V

Art. 45

Contributo

In vigore dal 8 nov 1992
1. Il contributo di cui all'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante, va erogato: a) all'ufficio, reparto o istituto competente, per le mense gestite direttamente dall'Amministrazione; b) alla ditta contraente, per le mense affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari; c) all'Amministrazione dello Stato, all'ente pubblico od al titolare dell'esercizio privato, per il servizio mensa previsto dalle opposte convenzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-45

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