Capo V
Art. 48
Rendicontazione
In vigore dal 8 nov 1992
1. La contabilità della mensa dell'ufficio, reparto o istituto deve dimostrare gli introiti, gli acquisti, i prelevamenti ed i consumi dei generi alimentari per la confezione del vitto giornaliero.
2. La contabilità delle mense obbligatorie di servizio è resa mensilmente alle prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, competenti per territorio.
3. La contabilità delle mense non obbligatorie di servizio è resa secondo le specifiche disposizioni conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-48