Capo VI
Art. 52
Organi preposti alla gestione
In vigore dal 8 nov 1992
1. La gestione dei materiali acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza è affidata ai centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art.31 della legge 1 aprile 1981, n.121, i quali provvedono, ciascuno per il settore di propria competenza, alla ricezione, collaudo, custodia, conservazione, riparazione e distribuzione dei materiali, al recupero per la riparazione, la trasformazione e l'utilizzazione dei materiali non più idonei all'uso, nonché alla distruzione ed alla alienazione di quelli dichiarati fuori uso.
2. I materiali affluiti nei predetti centri vengono dati in consegna ad agenti contabili-consegnatari, nominati con decreto del Capo della Polizia, i quali sono responsabili "per debito di custodia" e tenuti alla resa del prescritto conto giudiziale. Non si applicano, nei confronti degli stessi consegnatari, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.718
3. I centri di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' della legge 26 luglio 1939, n.1037, nonché al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni.
4. Presso gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, sono istituiti magazzini di servizio, per la conservazione e la distribuzione dei materiali - ivi compresi quelli forniti dal Provveditorato generale dello Stato - occorrenti per il funzionamento di detti organismi. I rispettivi consegnatari "per debito di vigilanza" rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari "per debito di custodia" dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza o dal Provveditorato generale dello Stato, a seconda dei casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-52