Capo VI
Art. 54
Assunzioni in carico
In vigore dal 8 nov 1992
1. I materiali comunque acquistati debbono essere introdotti nei centri di cui al comma 1 dell'art.52 ed assunti in carico dagli agenti contabili-consegnatari
2. Per esigenze particolari, detti materiali possono essere assegnati agli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato direttamente dai luoghi di produzione o di cessione, previo collaudo favorevole ed assunzione in carico.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può disporre che i materiali che non possono essere introdotti nei centri, per esigenze particolari e contingenti, siano lasciati in temporanea custodia presso terzi. In tale caso, i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile-consegnatario.
4. L'affidamento in temporanea custodia deve risultare da atto sottoscritto dalle parti, inteso a regolare, altresì, i rapporti tra l'Amministrazione ed i terzi per tale custodia, con particolare riguardo alle cautele per la salvaguardia dei diritti di proprietà dell'Amministrazione sui materiali in questione.
5. I responsabili amministrativi della gestione dei materiali presso l'ufficio, il reparto o l'istituto interessato, quando non diversamente disposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, sono tenuti a vigilare affinché sia assicurata la custodia, la buona conservazione, nonché la pronta disponibilità dei materiali in temporanea consegna a terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-54