Capo VI

Art. 56

Spese per il funzionamento dei centri

In vigore dal 8 nov 1992
1. Alle spese di impianto, adattamento, manutenzione e funzionamento dei centri di cui al comma 1 dell' provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-56

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