Capo VI
Art. 56
Spese per il funzionamento dei centri
In vigore dal 8 nov 1992
1. Alle spese di impianto, adattamento, manutenzione e funzionamento dei centri di cui al comma 1 dell' provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-56