Capo VII
Art. 61
Assistenza religiosa
In vigore dal 8 nov 1992
1. Le spese conseguenti all'assistenza religiosa in favore del personale della Polizia di Stato, prevista dall' della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dall' del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblca 28 ottobre 1985, n. 782, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previa stipula di apposite convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-61