Capo IX
Art. 76
Spese per il servizio sanitario
In vigore dal 8 nov 1992
1. Le spese di impianto e di funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione della Polizia di Stato, ivi comprese quelle per l'acquisto di medicinali e materiale di medicazione, nonché quelle per analisi cliniche di laboratorio, esami ed accertamenti diagnostici, e le spese per l'acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e di apparecchiature in genere per il servizio sanitario sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Sono, altresì, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese inerenti a quant'altro previsto dagli del regolamento di servizio dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, e dall'ordinamento del servizio sanitario, ivi compresi i compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione, nonché le spese sanitarie per il personale ausiliario della Polizia di Stato in servizio di leva, le spese per gli accertamenti di idoneità psico-fisica al servizio, le spese relative agli accertamenti disposti dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la profilassi delle malattie legate all'ambiente di lavoro ed alle condizioni di impiego del personale e le spese di degenza e di cura per infermità dipendenti da causa di servizio previste dalle vigenti disposizioni.
3. Per il pagamento dei compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione incaricati, o convenzionati a visita, per particolari esigenze o situazioni ambientali, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-76