Capo VIII

Art. 72

Divieto di altre remunerazioni

In vigore dal 8 nov 1992
1. Fuori dei casi indicati nell' del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 nessuna remunerazione è dovuta per ogni altro servizio effettuato dal personale della Polizia di Stato.
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