Capo VIII
Art. 72
Divieto di altre remunerazioni
In vigore dal 8 nov 1992
1. Fuori dei casi indicati nell' del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 nessuna remunerazione è dovuta per ogni altro servizio effettuato dal personale della Polizia di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-72