Capo VIII

Art. 67

Oneri a carico dei richiedenti

In vigore dal 8 nov 1992
1. Fermo restando quanto disposto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.240, recante nuove norme sull'ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, e dall' del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.420, per i servizi di cui all' sono dovuti dai richiedenti gli importi all'uopo determinati dalla legge o in forza delle apposite convenzioni previste dall' del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-67

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