Capo VII
Art. 62
Attività sportiva
In vigore dal 8 nov 1992
1. Le spese inerenti all'educazione fisica ed all'attività sportiva finalizzate a scopi addestrativi istituzionali del personale della Polizia di Stato e quelle per l'attività sportiva delle "Fiamme Oro", di cui all'art.77 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, ivi comprese le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di attrezzi e di materiale ginnico-sportivo, nonché quelle per l'acquisto di premi sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-62