Capo VII

Art. 65

Attività ricreative

In vigore dal 8 nov 1992
1. Alle attività di cui all' del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, provvede l'Amministrazione stessa secondo le disposizioni vigenti. Per sopperire all'impossibilità di provvedere direttamente alle predette attività, l'Amministrazione può avvalersi delle strutture organizzative e funzionali del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, istituito con la legge 12 novembre 1964, n.1279, secondo le modalità da concordare con il Fondo stesso. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può destinare appositi locali idoneamente attrezzati nelle sedi di servizio, scuole, caserme e altre infrastrutture della Polizia di Stato ed assicurare, comunque, i servizi necessari.
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