Capo VIII

Art. 70

Modalità per i versamenti

In vigore dal 8 nov 1992
1. Il versamento delle somme di cui all' deve essere effettuato, a cura dell'interessato, presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della nota di addebito. Entro i successivi venti giorni, la relativa quietanza deve essere consegnata al competente ufficio della Polizia di Stato, che provvede alla restituzione, per lo svincolo, della fidejussione bancaria od assicurativa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-70

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