Capo VIII

Art. 68

Fidejussione

In vigore dal 8 nov 1992
1. Con la prescritta richiesta del servizio, gli interessati debbono impegnarsi a far pervenire al competente ufficio della Polizia di Stato, non appena a conoscenza del presumibile costo, a garanzia dell'obbligazione, fidejussione bancaria od assicurativa d'importo maggiorato del dieci per cento rispetto a quello preventivato per l'espletamento del servizio medesimo. 2. L'esecuzione del servizio richiesto è subordinata alla ricezione della predetta fidejussione bancaria od assicurativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-68

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