Capo VII

Art. 63

Provvidenze al personale ed ai relativi familiari

In vigore dal 8 nov 1992
1. In favore del personale della Polizia di Stato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie possono essere erogati, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, contributi e borse di studio, secondo i criteri stabiliti, a norma di legge, dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, integrato con i rappresentanti del personale della Polizia di Stato. 2. Sono, altresì, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, gli oneri per la concessione di sovvenzioni per spese funerarie e trasporto salme alle famiglie del personale della Polizia di Stato riconosciuto "vittima del dovere" o deceduto per causa di servizio, nonché le spese di viaggio e di soggiorno dei parenti del personale deceduto o in pericolo di vita per eventi connessi all'espletamento del servizio. 3. Restano ferme le norme di cui all' della legge 13 agosto 1980, n.466.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-63

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