Capo VI
Art. 59
Risarcimento danni al vestiario ed agli oggetti personali
In vigore dal 8 nov 1992
1. Il personale della Polizia di Stato autorizzato ad espletare le proprie mansioni in abiti civili, che subisca un danno ai propri effetti di vestiario od oggetti personali, può chiedere all'Amministrazione, con documentata istanza, il relativo risarcimento, qualora il fatto sia avvenuto per ragioni di servizio.
2. Il risarcimento è limitato al valore del capo od oggetto all'epoca del deterioramento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-59