Capo VI
Art. 57
Spese per il vestiario e l'equipaggiamento
In vigore dal 8 nov 1992
1. Per la fornitura degli effetti di corredo, di vestiario e di equipaggiamento al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n.121.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-57