Capo VIII

Art. 73

Elargizioni spontanee

In vigore dal 8 nov 1992
1. Eventuali elargizioni spontaneamente offerte possono essere accettate soltanto previa espressa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, per essere devolute al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-73

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