Capo IX
Art. 74
Alloggi di servizio
In vigore dal 8 nov 1992
1. Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti alle strutture interne ed agli arredi ed oggetti di casermaggio necessari per gli alloggi medesimi e per i relativi servizi e pertinenze strettamente connessi alla funzinalità degli alloggi medesimi, sono a totale carico dell'Amministrazione.
2. Per gli alloggi di servizio individuali, si applicano le disposizioni che disciplinano la materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-74