Capo IX

Art. 81

Adempimenti contabili

In vigore dal 8 nov 1992
1. Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità contabile del personale della Polizia di Stato e di quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato in attività di supporto presso uffici, reparti ed istituti si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ancorchè riferite alle forze di polizia dipendenti anche dal Ministero della difesa, compreso l'art. 610 del predetto regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché del testo unico della legge sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, della disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato e delle relative norme di esecuzione. 2. Tutti coloro che ricevono, direttamente o indirettamente, fondi da parte dei funzionari delegati o che li detengono in qualità di cassieri sono tenuti a produrre la documentazione amministrativa necessaria per la prescritta rendicontazione a discarico delle somme accreditate ai predetti funzionari delegati. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.340, nonché quelle previste dalle norme di contabilità di Stato in materia di controllo sui rendiconti.
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