Capo IX
Art. 84
Entrata in vigore
In vigore dal 8 nov 1992
1. Le disposizioni dei capi I, III, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni dei capi II e IV entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 26
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-84