Capo IX

Art. 82

Rinvio

In vigore dal 8 nov 1992
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, nonché ogni altra norma di contabilità applicabile all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-82

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