Capo IX

Art. 83

Ambito di applicabilità

In vigore dal 8 nov 1992
1. Le norme contenute nel Capo III - Beni e servizi - si applicano, altresì, agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno. 2. A tale fine, i riferimenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza o alla Polizia di Stato e quelli al Dipartimento della pubblica sicurezza, contenuti nelle norme richiamate al comma 1, si intendono fatti, rispettivamente, all'Amministrazione civile dell'interno ed alle Direzioni generali di volta in volta interessate. 3. Al medesimo fine, presso la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è istituito un comitato tecnico-consultivo, presieduto da un direttore centrale della stessa Direzione generale e composto da un rappresentante per ciascuna Direzione generale, ad esclusione di quella della protezione civile e dei servizi antincendi, e per il Dipartimento della pubblica sicurezza, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nonché da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore. 4. Il predetto comitato opera con le modalità e le funzioni di cui agli , in quanto applicabili. 5. I collaudi dei lavori e delle forniture per l'Amministrazione civile dell'interno sono effettuati mediante commissioni speciali, da nominarsi ai sensi dell', comma 4, in analogia a quelle ordinarie e speciali operanti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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