Art. 84 · Entrata in vigore
Capo IX

Art. 84

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Entrata in vigore

In vigore dal 8 nov 1992
1. Le disposizioni dei capi I, III, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni dei capi II e IV entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 26
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-84