Capo V

Art. 47

Mense di servizio affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari

In vigore dal 8 nov 1992
Mense di servizio affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari 1. Nel caso di coesistenza di una mensa obbligatoria e di una mensa non obbligatoria di servizio, affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la somma riscossa dal competente ufficio, reparto o istituto ai sensi del comma 2 dell' è corrisposta, con le modalità previste dal contratto, alla ditta affidataria dell'appalto medesimo, al pari del controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, dovuto per gli aventi diritto alla mensa obbligatoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-47

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