Capo V
Art. 46
Coesistenza di mense obbligatorie e non obbligatorie di servizio
In vigore dal 8 nov 1992
Coesistenza di mense obbligatorie
e non obbligatorie di servizio
1. Allorchè nello stesso ufficio, reparto o istituto coesistono una mensa obbligatoria ed una mensa non obbligatoria di servizio, le rel- ative contabilità debbono essere separate.
2. In tale caso, il convivente non avente diritto alla mensa obbligatoria di servizio è tenuto a corrispondere all'ufficio, reparto o istituto competente il controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, stabilito dal Ministero della difesa, al netto del contributo previsto dall'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-46