Capo VIII

Art. 62

VALUTAZIONE DI PARTICOLARI PERIODI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRECEDENTI ALLA ASSUNZIONE

In vigore dal 9 ago 1992
- VALUTAZIONE DI PARTICOLARI PERIODI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRECEDENTI ALLA ASSUNZIONE 1.- Ai lavoratori assunti attraverso pubblico concorso per i quali sia stato richiesto un periodo almeno biennale di attività lavorativa alle dipendenze prestato nei settori pubblici o privati in mansioni o funzioni attinenti a quelle per le quali vengono assunti, può essere riconosciuta una indennità non pensionabile nè utile ai fini del trattamento di previdenza, pari a tanti scatti di anzianità per quanti bienni sono stati richiesti, comunque con un massimo di cinque. 2.- Per il personale di provenienza - attraverso pubblico concorso riservato - dalla Aeronautica militare italiana, il periodo di effettivo impiego nelle mansioni e funzioni relative ai servizi ATS/AIS/MET può essere considerato utile con riconoscimento di identica indennità pari a tanti scatti di anzianità per quanti bienni sono contenuti nel periodo predetto, con un massimo di cinque. 3.- I due trattamenti non possono essere attribuiti ove i dipendenti neo assunti risultino titolari e fruitori di pensione a carico di qualunque gestione o fondo obbligatori per effetto della precedente attività lavorativa prestata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-62

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