Capo VIII

Art. 66

PARI OPPORTUNITÀ E TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

In vigore dal 9 ago 1992
- PARI OPPORTUNITÀ E TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI 1.- In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni e direttive CEE e dalla legislazione nazionale in tema di pari opportunità e di azioni positive, le modalità di applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento devono essere tali da eliminare eventuali oggettive disparità di opportunità tra uomo e donna, con particolare riferimento: agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie in particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.); alla partecipazione di corsi di formazione ed aggiornamento ed alla applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 2.- In linea generale dovrà essere perseguito un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali e di apporto produttivo, attraverso anche la attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate consone alle capacità dimostrate; dovranno altresì essere individuate le condizioni e modalità per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti. 3.- Per quanto sopra, entro 60 gg. dalla data di emanazione del presente testo, sarà costituito a livello nazionale un Comitato permanente per le pari opportunità composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e firmatarie degli accordi contrattuali e da tre rappresentanti aziendali, di cui uno con funzioni di presidente. Rientrano nelle competenze del Comitato tutte le materie di cui ai precedenti punti; l'Azienda assicura, attraverso misure idonee, le condizioni e gli strumenti per il suo funzionamento. La partecipazione ai lavori del Comitato non graverà sul monte ore annuo di agibilità sindacali previste dal presente testo. 4.- In relazione alle disposizioni di legge vigenti in materia per la tutela della maternità, nei periodi di assenza dal lavoro previsti per legge è attribuito il seguente trattamento economico: a) durante il periodo di astensione obbligatoria l'intera retribuzione base; b) durante il periodo di astensione facoltativa, per i primi due mesi l'ottanta per cento (80%) della predetta retribuzione base e per i successivi quattro il trenta per cento (30%). 5.- La base di computo del trattamento è riferita alla retribuzione spettante nel mese solare precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza dal servizio. Per le assenze dal lavoro rela- tive alle malattie del bambino di età inferiore ai tre anni, sarà corrisposto il (30%) trenta per cento della retribuzione giornaliera, limitatamente ai primi 30 gg. di assenza per l'intero periodo di fruizione del diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-66

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