Capo VIII

Art. 58

TUTELA DELLA SFERA PRIVATA DEI LAVORATORI

In vigore dal 9 ago 1992
- TUTELA DELLA SFERA PRIVATA DEI LAVORATORI 1.- Viene ribadito il diritto inalienabile dei lavoratori alla tutela della propria sfera privata. 2.- L'Azienda, in presenza di archivi elettronico e magnetici, si atterrà alle leggi in materia impegnando alla massima riservatezza tutti i lavoratori che trattano elettronicamente e non i dati relativi al personale affinché non gestiscano gli stessi a fini non istituzionali. 3.- La compilazione, elettronica e non, di liste del personale per motivi estranei alla gestione contrattuale ed aziendale, non verrà effettuata se non previa consultazione con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente testo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-58

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